Antiriciclaggio

Cosa fare in base all’esito della pratica

In base ai dati che inserisci per l’identificazione del cliente, ti indichiamo gli adempimenti previsti dalla normativa (D.Lgs. 231/2007). Qui trovi tutte le casistiche possibili.

Azione obbligatoria
Attenzione
Informativo
Regolare
In base al livello di rischio
Rischio basso

Adeguata verifica ordinaria

Non emergono elementi di attenzione particolari.

  • Completa l’adeguata verifica ordinaria (identità e titolare effettivo).
  • Conserva la documentazione per 10 anni.
  • Monitora il rapporto nel tempo.
Riferimento: artt. 18-19, 31 D.Lgs. 231/2007

Rischio medio

Attenzione e monitoraggio periodico

Verifica ordinaria con maggiore attenzione ai dati del cliente.

  • Completa l’adeguata verifica ordinaria.
  • Aggiorna la verifica se cambiano le condizioni del rapporto.
  • Prevedi un monitoraggio periodico dell’operatività.
Riferimento: artt. 17-19 D.Lgs. 231/2007

Rischio alto

Verifica rafforzata obbligatoria

La verifica ordinaria non è sufficiente: servono misure rafforzate.

  • Ottieni l’autorizzazione del Referente SOS prima di instaurare o proseguire il rapporto.
  • Accerta e documenta l’origine dei fondi e del patrimonio.
  • Attiva un monitoraggio rafforzato e continuo.
  • Carica i documenti aggiuntivi richiesti.
Riferimento: artt. 24-25 D.Lgs. 231/2007

Situazioni particolari
Persona Politicamente Esposta (PEP)

Applica sempre la verifica rafforzata

Il cliente è una PEP: la verifica rafforzata è obbligatoria anche se il rischio appare contenuto.

  • Ottieni l’autorizzazione di un soggetto di livello dirigenziale o del Referente SOS.
  • Accerta l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati.
  • Monitoraggio rafforzato, anche per 12 mesi dopo la cessazione della carica.
Riferimento: artt. 1, 24-25 D.Lgs. 231/2007

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Paese ad alto rischio

Misure di verifica rafforzata

Il cliente, i fondi o l’operazione hanno collegamento con un Paese a rischio elevato.

  • Applica misure rafforzate (origine fondi, autorizzazione, monitoraggio).
  • Conserva evidenza dei controlli svolti.
Riferimento: art. 24 D.Lgs. 231/2007 · Reg. UE 2016/1675

Anomalia segnalata

Valuta la Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS)

Dai dati è emersa un’anomalia. La valutazione va portata al Referente SOS.

  • Trasmetti la valutazione al tuo Referente SOS.
  • Sarà il Referente a decidere se inoltrare la SOS all’UIF tramite il Portale Infostat.
  • Documenta la decisione, anche se si decide di non segnalare.
⚠ Non comunicare al cliente che è in corso una valutazione o una segnalazione (divieto di comunicazione).
Riferimento: artt. 35 e 39 D.Lgs. 231/2007 · Istruzioni UIF 18/12/2025

Verifica non completabile

Obbligo di astensione

Non è stato possibile identificare il cliente, il titolare effettivo o l’origine dei fondi.

  • Non eseguire l’operazione e non instaurare o proseguire il rapporto.
  • Valuta con il Referente SOS una Segnalazione di Operazione Sospetta.
  • Documenta e conserva il motivo dell’astensione.
Riferimento: art. 42 D.Lgs. 231/2007

Vale sempre
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Conservazione

Conserva la documentazione per 10 anni

Tutti i documenti dell’adeguata verifica vanno conservati per 10 anni dalla fine del rapporto.

Riferimento: art. 31 D.Lgs. 231/2007

Hai un dubbio su una pratica?

Le valutazioni finali spettano al tuo Referente SOS. Per assistenza scrivici a servizi@dokicasa.it.

Queste indicazioni hanno valore informativo e non sostituiscono la valutazione del Referente SOS né gli obblighi del soggetto obbligato (D.Lgs. 231/2007). Dokicasa non assume responsabilità per le decisioni assunte in autonomia dall’agenzia.