Contratto a Canone Concordato Roma

Dimentica la burocrazia, le attese e i rischi: il canone concordato è digitale!

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Come Funziona il Canone Concordato a Roma

Con la stipula di un Contratto Concordato, il canone di locazione non è libero, ma viene calcolato prendendo come modello di riferimento lAccordo Territoriale della città di Roma o del Comune nel quale si trova l’immobile. Il Proprietario, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali deve quindi rispettare dei valori minimi-massimi entro cui è possibile affittare l’immobile.

Tipologie di Contratti a Canone Agevolato

Il tipo di Contratto e la durata del Canone Concordato vengono specificati dalla normativa:
  • Contratto Agevolato con durata 3/4/5/6 anni +2
  • Affitto Transitorio con durata fino a 18 mesi
  • Contratto Studenti Universitari con durata 6-36 mesi

Come certificare un Contratto di Locazione a Roma

Vi è obbligo di Certificazione del Contratto da parte di un’Associazione di Categoria firmataria dell’Accordo Territoriale di Roma, che attesti la conformità sia del Contratto che del calcolo del canone.
Senza la Certificazione non è possibile ottenere le Agevolazioni Fiscali previste dalla normativa: Cedolare Secca ridotta dal 21% al 10%, sconto IMU di almeno il 25%, nessuna imposta di registrazione e/o chiusura e nessuna imposta di bollo. Grazie alla collaborazione tra DokiCasa e un’Associazione di Categoria, potrai ottenere facilmente la Certificazione.

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Il Calcolo del canone è gratuito

Inoltre, se vuoi, ti permettiamo di pagare con bonifico a Servizio concluso.

Come calcolare il Canone Concordato a Roma

Il canone massimo applicabile, che viene individuato sulla base degli elementi e delle tabelle dettagliate nell’Accordo Territoriale sottoscritto a Roma, viene determinato da differenti parametri, tra i quali: la zona, le caratteristiche e le dimensioni dell’immobile, oltre che eventuali incrementi relativi alla tipologia di contratto scelta. Riguardo ai metri quadrati utili dell’immobile e di eventuali pertinenze, è possibile applicare una tolleranza del 5%.

Quali sono gli elementi per la determinazione del canone

Le fasce definite dall’Accordo di Roma, suddivise in oltre 200 zone, variano da un minimo di 3,2 (Tragliatella – Via Piossasco) ad un massimo di 31,5 (Campo Marzio – Trevi) e sono suddivise in 3 scaglioni A, B e CTra le 20 caratteristiche inserite all’interno dell’Accordo di Roma, che concorrono ad individuare il posizionamento all’interno della fascia di oscillazione, sono presenti le seguenti: posto auto, cortile d’uso comune, area verde o impianto sportivo comune, cantinaterrazzo balcone, area verde di pertinenza o giardino, aria condizionataascensore, bagno con finestra o doppi servizi, porta blindata, e doppi vetri.

Variazione del canone massimo

Vi sono ulteriori variazioni, in base alle caratteristiche del Contratto o a differenti parametri: immobile completamente arredato (+15%), attico (+10%), classe energetica D, E o F (+5%), classe energetica A, B o C (+10%), Eco Bonus o interventi Sisma bonus (+5% o +10%), durata superiore alla minima ovvero di 4, 5 o 6 anni (+7% +8% o +9%), contratto transitorio (+10%), immobile situato nel seminterrato (-10%).

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Benefici Fiscali del Canone Concordato a Roma

La Certificazione del Contratto permette di usufruire di importanti vantaggi fiscali quali:

  • la cedolare secca al 10%, anziché al 21% (in caso di adesione alla cedolare)
  • la riduzione del 30% del reddito imponibile IRPEF e della base imponibile per l’imposta di registro (in caso di regime ordinario)
  • lo sconto IMU, cosi come stabilito dal Comune nel quale si trova l’immobile (anche in caso di locazione di porzione di immobile)

Cedolare Secca al 10%

L’aliquota della Cedolare Secca ridotta al 10% si applica ai contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate a Roma e nei Comuni confinanti, oltre che negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (vedi elenco). E’ possibile beneficiare degli sconti sull’IMU anche se non è stata applicata la Cedolare Secca ed anche se il Comune nel quale si trova l’immobile non è uno di quelli in cui è possibile applicare la cedolare al 10%.

Agevolazioni Fiscali IMU

Per beneficiare delle agevolazioni IMU, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello predisposto dal Comune di ubicazione dell’immobile. Informati presso il sito del Comune su come richiedere le agevolazioni relative all’IMU.

Chi ha provato i nostri servizi di
Canone Concordato nella città di Roma

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Luca M.
Luca M.
13:15 06 Dec 24
Ho registrato il mio primo contratto con loro e sono rimasto soddisfatto. Sono professionali e... pazienti per chi è all'inizio.Consigliatoleggi di più
Michele Angelo C.
Michele Angelo C.
14:57 05 Dec 24
Gentili, veloci ed efficienti! Tutto è stato molto liscio nonostante la complicata burocrazia,... grazie mille!leggi di più
Giuseppe Di S.
Giuseppe Di S.
14:43 30 Nov 24
Tutto moltoo semplice, di facile accesso e facile gestione

Informazioni sul Canone Concordato

Come si calcola il canone concordato a Roma?

Per calcolare il canone concordato per la città di Roma ci sono 3 modalità differenti: si procede in autonomia al calcolo, ci sia affida a DokiCasa o ad un Intermediario Immobiliare, oppure si prende appuntamento da un’Associazione di Categoria presente sul territorio. E’ importante ricordare che l’Accordo Territoriale della città di Roma stabilisce un canone minimo e un canone massimo, applicabile sulla base delle caratteristiche dell’immobile (ubicazione, dimensioni etc…) e della tipologia di Contratto che si vuole stipulare. Nel calcolo del canone si individua sia il canone minimo (sotto il quale non si può scendere) e sia il canone massimo al quale può essere locato l’immobile. Di conseguenza è normale che, in alcuni casi dove le fasce sono molto ampie, anche la forbice sia così ampia (es: 500€ – 1.300€).

Si può mantenere la residenza nella casa data in affitto a Roma?
Non è possibile locare un intero immobile e mantenervi la residenza. Il nuovo Conduttore, infatti, potrebbe inviare una segnalazione all’ufficio dell’Anagrafe comunale. Diversamente, in caso di locazione parziale, il locatore può mantenere la propria residenza nella stessa abitazione. Se il Locatore volesse affittare un immobile intero non cambiando residenza per non perdere il bonus prima casa, è importante sapere che, al momento (Nov. 2021) la normativa sul bonus prima casa non impone di avere la residenza proprio all’interno dell’immobile acquistato, ma nel Comune ove questo si trova, quindi anche presso un altro indirizzo. E’ possibile quindi locare l’immobile senza rinunciare all’agevolazione, a patto che si fissi la residenza in un altro luogo del medesimo territorio comunale. Se il Locatore volesse affittare un immobile intero non cambiando residenza per non pagare l’Imu, è importante sapere che, per ottenere tale beneficio, è essenziale essere effettivamente residenti e dimoranti nell’immobile. Quindi non è possibile mantenere la residenza.
Il Conduttore è obbligato a prendere la residenza a Roma?
In caso di Contratto 3+2 il Locatore non deve preoccuparsi della residenza del Conduttore, infatti la mancata residenza non pregiudica né la validità del contratto né l’ottenimento delle agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali occorre specificare che l’agevolazione fiscale in senso generale (cedolare al 10% o maxi-deduzione IRPEF) è ugualmente riconosciuta al locatore qualora il conduttore non adibisca l’immobile a sua abitazione principale. Per quanto riguarda l’IMU, in alcuni Comuni è riconosciuta un’agevolazione (aliquota ridotta) qualora il Locatore affitti ad un Conduttore che destini l’immobile a sua abitazione principale. In tal caso sarebbe questa l’unica agevolazione a venire meno, qualora l’Inquilino non prendesse la residenza nell’immobile. Attenzione, però: il locatore potrà comunque beneficiare dello sconto del 25% su IMU e TASI riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2016 e svincolato dalla residenza del Conduttore. In caso di Contratto Transitorio la residenza dovrebbe coincidere con la dimora del soggetto, infatti il conduttore potrebbe stabilire la sua residenza temporaneamente nell’immobile per i mesi di conduzione, senza alcun rischio per il Locatore. In caso di Contratto per Studenti Universitari, lo studente deve avere la residenza in un Comune diverso da quello in cui frequenta l’università e tale circostanza deve emergere chiaramente dal Contratto.
Chi può stipulare un Contratto a Canone Concordato a Roma?

Sia le Persone Fisiche che le Persone Giuridiche possono stipulare Contratti ad uso abitativo agevolati, in qualità di Conduttore e/o di Locatore. Nel caso in cui il Locatore o Conduttore NON sia una Persona Fisica non sarà possibile aderire al regime di cedolare secca. Nel caso in cui il Locatore sia anche Comodatario (ossia abbia ricevuto in comodato l’immobile) non potrà essere applicata la cedolare secca.

Chi paga la TARI in caso di Contratto a Canone Concordato a Roma?
Se il Contratto ha durata inferiore ai 6 mesi la TARI deve essere pagata dal proprietario (ma si può anche scegliere l’addebito forfettario della quota all’inquilino nel canone di locazione), se il Contratto ha durata superiore ai 6 mesi invece la Tari è sempre a carico del Conduttore. In caso di locazione parziale (stanza), è bene tenere presente che l’imposta sui rifiuti è composta di due componenti: la quota fissa, determinata sulla base del numero di componenti dell’immobile, e la quota variabile, calcolata invece sulla dimensione dello stesso. In caso di affitto parizale quindi è necessario comunicare al Comune la variazione del numero di componenti (in caso di affitto parziale all’interno dell’immobile saranno presenti più nuclei familiari), perché tale dato influisce sulla quota fissa della tassa, che andrà quindi suddivisa tra i coinquilini.
Maggiori informazioni sull'IMU a Roma

Dal 2020 Imu e Tasi, ossia le imposte sugli immobili che non rappresentano abitazione principale, sono state accorpate. L’IMU non è dovuta per le abitazioni principali, infatti le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente (ossia ove si vive, si mangia e si dorme per la parte prevalente dell’anno) e risiede anagraficamente (ossia quanto risulta nei registri dell’anagrafe a seguito della dichiarazione del contribuente).  Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU. Ad esempio, non è possibile ottenere l’esenzione Imu sulla casa a mare semplicemente spostandovi la residenza: mancherebbe infatti l’elemento della dimora abituale.

Nel caso in cui l’immobile venisse affittato, andrà pagata l’IMU sull’intero immobile locato, anche se venisse lasciata la residenza (cosa che, in ogni caso, non si potrebbe fare per legge). Quella che era la “prima casa”, cioè l’abitazione principale del locatore, smette di essere tale proprio perché il proprietario, dopo averla affittata, va a vivere “abitualmente” altrove e trasferisce altrove la sua residenza anagrafica.

In caso di locazione parziale, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, il locatore beneficia dell’esenzione dall’Imu prevista per tale fattispecie. Scatta quindi l’esenzione Imu anche nel caso in cui l’immobile adibito ad abitazione principale venga parzialmente ceduto in locazione. Pertanto, qualora il proprietario di un immobile adibito a propria abitazione principale, decida di locare una o più stanze, questi potrà continuare a considerare l’unità immobiliare esente Imu. A tal fine, però, resta sempre necessario che il padrone di casa continui a mantenere la propria residenza e la dimora abituale nell’immobile parzialmente locato. Inoltre, l’immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.

In caso di Contratto a Canone Concordato è possibile beneficiare degli sconti sull’IMU anche se non è stata applicata la Cedolare Secca ed anche se il Comune nel quale si trova l’immobile non è uno di quelli in cui è possibile applicare la cedolare al 10%.

Qualora il Conduttore non dovesse prendere la residenza nell’immobile locato, i benefici fiscali per il Locatore (cedolare al 10%, riduzione del reddito imponibile e sconto IMU) saranno ugualmente validi ed applicabili. In alcuni comuni è possibile che venga applicato un ulteriore sconto sull’IMU (aggiuntivo rispetto al 25% classico) qualora il Conduttore dovesse prendere la residenza nell’immobile. Per questo, in caso di dubbi, consigliamo di parlare direttamente con il comune.

Dal 2019 non è più necessario presentare la dichiarazione IMU per comunicare locazioni a canone concordato o concessioni in comodato. Per maggiori dettagli, consultare il sito del Comune di Roma.

Di cosa ho bisogno per stipulare un Contratto Transitorio a Roma?

Per la stipula di un Contratto Transitorio (fino a 18 mesi) è necessario individuare una motivazione (che andrà inserita all’interno del Contratto), secondo quanto stabilito dall’Accordo Territoriale, supportata da documentazione giustificativa. Qualora la motivazione (e la relativa documentazione a supporto) non fosse tra quelle “standard” presenti all’interno dell’Accordo Territoriale, sarà necessario procedere ad un ulteriore verifica della Pratica e, nei casi più complessi, si procederà con una doppia-certificazione (Associazione Proprietari e Inquilini).

Che motivazioni posso inserire in un Contratto Transitorio a Roma?

L’Accordo Territoriale, per la stipula di un Contratto Transitorio, prevede delle “motivazioni standard” che per la città di Roma, sono le seguenti:

esigenza dei locatori:
  1. trasferimento temporaneo della sede di lavoro
  2. matrimonio dei figli
  3. rientro dall’estero
esigenza dei conduttori:
  1. contratto di lavoro a termine o a tempo determinato, in un comune diverso da quello di residenza, valido sia per lavoratori autonomi che subordinati
  2. acquisto di un’abitazione
  3. ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore
  4. campagna elettorale
  5. esigenze di mobilità dovute a conseguenze della pandemia COVID-19 che comportino l’esigenza di un trasferimento provvisorio da concludersi a data certa
  6. altri eventi naturali/calamità, nell’ambito del territorio nazionale che comportino l’esigenza di un trasferimento provvisorio da concludersi a data certa
  7. nuovi conflitti internazionali che comportino un transito temporaneo nel territorio comunale da concludersi a data certa e non prorogabile

Qualora l’esigenza transitoria delle parti non dovesse corrispondere alle motivazioni “standard” inserite all’interno dell’Accordo (che sono sopracitate), è comunque possibile stipulare un Contratto Transitorio inserendo un’altra motivazione, sempre e quando sia reale e giustificabile.

In tal caso l’Accordo Territoriale può prevedere una doppia-vidimazione, ossia la certificazione da parte dell’Associazione Proprietari e dell’Associazione Inquilini.

Per non rischiare di commettere errori, è possibile compilare il Contratto direttamente con DokiCasa, siccome il form di compilazione prevede tutte le possibili casistiche, con le indicazioni delle motivazioni “standard” e la possibilità di inserirne di differenti.

Ci sono delle dimensioni minime per affittare una stanza a Roma?

E’ bene che le stanze in affitto, cosi come quelle non in affitto, oppure le porzioni che vengono riservate ad uso esclusivo del Proprietario, abbiano dimensione minima di 9mq.

E' possibile utilizzare solo il Servizio di Certificazione senza acquistare il servizio completo?

E’ possibile acquistare unicamente il servizio di Certificazione se si ha già a disposizione:

– contratto di locazione sottoscritto dalle parti, corrispondente al modello dell’Accordo Territoriale

calcolo del canone aggiornato e corretto

ulteriore documentazione prevista all’interno dell’Accordo Territoriale, compilata e sottoscritta dalle parti

– in caso di Transitorio e Studenti è necessario allegare anche il giustificativo

Se non si è in possesso della documentazione sopra indicata o non si è sicuri che i Documenti rispettino l’Accordo Territoriale, allora bisogna richiedere il servizio completo, così da poter essere sicuri del buon esito della pratica e poter usufruire dell’agevolazione fiscale.

Ricordiamo, inoltre, che con DokiCasa il calcolo del canone è gratuito, cosi come la compilazione del Contratto.

Posso fornire io un Contratto o devo usare i Modelli di DokiCasa?

Un Contratto che NON viene compilato con il servizio gratuito di DokiCasa può presentare degli errori per diversi motivi:

  • Fa riferimento ad un Accordo Territoriale non più vigente
  • Fa riferimento ad un altro Accordo Territoriale, infatti ci sono alcune città dove vige più di 1 Accordo Territoriale (ad esempio Roma, Milano e Bergamo)
  • Il Contratto non corrisponde a livello di struttura (pattuizioni, articoli e ordine) con il modello presente nell’Accordo Territoriale

 

Pertanto, il Contratto, nella maggior parte dei casi, oltre a non essere certificabile, non tutela il proprietario.

Di conseguenza DokiCasa ha deciso di certificare solamente contratti compilati con lo strumento gratuito di DokiCasa.

 

È importante ricordare che:

  • i Contratti di DokiCasa sono personalizzabili in tutte le parti che non vadano contro la normativa (es: inserimento garante, clausole recesso, metodi di pagamento etc…)
  • è possibile prevedere delle pattuizioni particolari, inserendole in un campo “note”
  • un Consulente DokiCasa è sempre disponibile per offrire assistenza per casisitche particolari

 

Pertanto l’invito è di compilare il contratto con DokiCasa (STEP3: è gratuito) accedendo all’area personale, ci vogliono meno di 5 minuti. Dopo aver compilato il Contratto, si può procedere allo STEP4 “Revisione Documenti” dove un nostro Consulente fornirà, oltre al contratto aggiornato, anche tutti gli altri documenti necessari per ottenere la certificazione, pronti per essere firmati.

Cosa succede se acquisto il Servizio completo ma poi non vado avanti con la pratica?

Nel caso in cui viene acquistato il Pacchetto completo, si possono verificare due situazioni:

  1. Se il Servizio viene pagato al momento dell’acquisto (tramite carta di credito/debito o Paypal) e non si prosegue con gli step successivi, quali Certificazione (STEP5) e Registrazione (STEP6) ma si usufruisce solamente del servizio di Revisione documenti (STEP4), si potrà avere un rimborso di 60€ + IVA sulla modalità di pagamento utilizzata
  2. Se il Servizio non viene saldato al momento dell’acquisto (ma sarà pagato successivamente tramite bonifico bancario, con proforma) e non si prosegue con gli step successivi, quali Certificazione (STEP5) e Registrazione (STEP6) ma si usufruisce solamente del servizio di Revisione documenti (STEP4), verrà inviata proforma di importo di 30€ + IVA per la lavorazione del servizio erogato
Cosa succede se pago il Servizio ma la Pratica non viene Certificata?

Se vengono richiesti tutti i passaggi e viene sottoscritta la Documentazione da noi prodotta, la Pratica viene sempre certificata. Non dovrai quindi preoccuparti di questo aspetto! Ad ogni modo sappi che un Consulente DokiCasa sarà sempre a tua disposizione per gestire casistiche particolari.

Nella scheda non è applicata la maggiorazione, ma l'immobile è arredato. Perché?
Al di sopra dei 9 parametri non ci sono maggiorazioni applicabili, benché esistenti. Quindi si segnano perché sono presenti, ma non vengono conteggiate.

Associazioni di Categoria Roma

DokiCasa, grazie alla partnership con un’Associazione di Categoria, ti permette di Certificare il tuo Contratto di Locazione, completamente Online.

Associazioni Proprietari Roma

  • ARPE, APPC, ASPPI, CONFABITARE, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UNIONCASA, UPPI

Associazioni Inquilini Roma

  • SUNIA, UNIONE INQUILINI, ASIA USB, FEDER.CASA, SICET

Comuni della Provincia di Roma dove è attivo il Servizio

Puoi richiedere la Certificazione anche per i seguenti Comuni:

Anguillara Sabazia
Albano Laziale
Anzio
Ardea 
Ariccia
Artena 
Bracciano 
Campagnano 
Castel Gandolfo 
Ciampino
Civitavecchia 
Colonna
Colleferro

Fiumicino 
Formello
Frascati
Gallicano 
Genzano
Grottaferrata
Guidonia
Ladispoli 
Lariano 
Marcellina
Marino
Mentana 
Montecompatri
Monterotondo

Nettuno
Palestrina 
Palombara Sabina
Poli
Pomezia 
Riano
Rocca di Papa
Rocca Priora
Sacrofano 
Santa Marinella 
San Cesareo
Tivoli 
Valmontone
Velletri 

CONCORDATO ROMA E PROVINCIA