Registrazione Cessione Subentro Locazione
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Come funziona la Registrazione della Cessione o Subentro
La registrazione della Cessione o del Subentro è un adempimento successivo che viene richiesto nel momento in cui cambia un Locatore oppure un Conduttore, all’interno di un Contratto di Locazione.
Differenza tra Cessione e Subentro
La Cessione del Contratto di Locazione avviene in maniera volontaria, ovvero quando il Conduttore (Inquilino) viene sostituito nel Contratto da un nuovo soggetto. L’esempio più comune è quando uno degli attuali Inquilini lascia l’immobile e viene sostituito da un nuovo Conduttore.
Il Subentro, a differenza dalla Cessione, avviene in maniera non volontaria, ovvero per eventi estranei alla volontà di una delle parti. Gli esempi più comuni di Subentro si verificano in caso di alienazione a terzi dell’immobile locato, morte del Locatore, separazione giudiziale e subentro del coniuge nell’assegnazione della casa coniugale.
Imposta di registro per Cessione o Subentro
Per la Cessione del Contratto di Locazione, si posso verificare due situazioni:
- Se l’accordo tra le parti non prevede il pagamento di un corrispettivo, occorre versare l’imposta di registro in misura fissa di 67€.
- Se invece l’accordo prevede un corrispettivo, l’imposta di registro è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con un minimo di 67€).
Per il Subentro al Contratto di Locazione (es: alienazione a terzi dell’immobile locato, morte del locatore, separazione giudiziale), non deve essere corrisposta alcuna imposta.
Nel caso della Cessione del Contratto di Locazione, anche quando è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”, è sempre dovuta l’imposta di registro.
Termini per la comunicazione della Cessione/Subentro
La comunicazione della Cessione del Contratto (Inquilino) deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data di decorrenza della cessione stessa, altrimenti andrà pagata una sanzione.
La comunicazione del Subentro del Contratto (Locatore) deve essere comunicata entro 30 giorni qualora egli voglia aderire al regime di cedolare secca, altrimenti potrà anche essere comunicata successivamente, senza alcuna sanzione.
Presentazione del Modello RLI in caso di Subentro
Le parti devono provvedere a registrare la Cessione del Contratto di Locazione utilizzando i servizi telematici, recandosi presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure avvalendosi di un Intermediario abilitato.
E’ necessario comunicare la data a partire dalla quale decorre la cessione, l’eventuale corrispettivo ed i riferimenti dell’accordo di locazione in essere.
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Controlliamo il Contratto prima di registrarlo, se necessario calcoliamo imposte e sanzioni.
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Informazioni sulla Registrazione del Contratto
Scrittura Privata di Subentro o Cessione
Non è obbligatorio, ma è consigliato. Puoi compilare e scaricare gratuitamente una Scrittura Privata di Cessione e Subentro per il tuo Contratto di Locazione tramite questo link.
Come annullare un Subentro/Cessione già registrato
Una volta registrata una Cessione o un Subentro non si può annullare telematicamente, l’Agenzia delle Entrate in via telematica non lo permette. L’unica possibilità è recarsi fisicamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto, richiedendo l’annullamento. Chiaramente bisogna portare documentazione che attesti dove il nuovo locatore effettivamente non è il locatore effettivo ad oggi.
Imposta di registro per immobile strumentale
In caso di cessione di Contratto di Locazione avente come oggetto un immobile ad uso strumentale con Locatore soggetto ad IVA, l’imposta sarà pari all’1% del corrispettivo, con un minimo di € 67,00.
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Domande Frequenti Registrazione telematica Cessione/Subentro
E' sempre possibile operare un Subentro/Cessione per via telematica, a patto che ci sia almeno un soggetto entrante ed almeno un soggetto uscente. Qualora si volesse operare un Subentro/Cessione dove non vi è una parte uscente o una parte entrante, ma solamente una parte che si aggiunge o una che viene tolta dal Contratto, allora ci si dovrà recare presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il Contratto. Inoltre, è possibile per via telematica effettuare una Cessione/Subentro solo se questa è più recente di un anno.
Riceverai un file in PDF contenente gli estremi della registrazione della Cessione o del Subentro rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui si effettui una Cessione del Contratto 3+2, ossia un Conduttore venga sostituito da uno nuovo, non è necessario rifare la Certificazione del Contratto di Locazione.
Le imposte solitamente vengono pagate dal soggetto cedente, ossia dal Conduttore che viene sostituito.
Il subentro di un Inquilino all'interno di un Contratto Transitorio merita una particolare attenzione. Innanzitutto bisogna verificare se le motivazioni di transitorietà individuate all’interno del Contratto Transitorio sono relative al Conduttore o al Locatore. Qualora fossero del Locatore (es: il Proprietario ha affittato il suo immobile per 18 mesi perchè si è trasferito all'estero per la medesima durata) si può optare per una cessione del Contratto, dove il nuovo Conduttore subentra nelle obbligazioni contrattuali del precedente Inquilino. Qualora invece le motivazioni transitorie fossero del Conduttore la questione sarebbe più complessa, siccome anche il Conduttore entrante dovrebbe avere motivazioni transitorie, cosi come le ha il Conduttore uscente (le motivazioni reali e giustificate infatti sono obbligatorie per poter stipulare il Contratto Transitorio). In tal caso il nostro consiglio è di risolvere il Contratto in essere, per poi stipulare un nuovo contratto, con la formula contrattuale maggiormente conveniente e di maggior tutela per il Proprietario. Ad ogni modo, indipendentemente dalla natura delle motivazioni di transitorietà, essendo il Transitorio un Contratto "particolare", il nostro consiglio è di risolvere il Contratto e di stipulare un nuovo Accordo, sulla base delle nuove esigenze delle parti.
Si, richiedendo all’ufficio delle Entrate l’addebito dell’importo sul proprio c/c, utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente, la richiesta potrebbe essere scartata, anche se avviene raramente. I motivi possono essere vari, ad esempio, se non coincide l'IBAN fornito con una delle parti presenti nel contratto (conduttore o locatore), per mancanza di fondi oppure perché viene dato un IBAN errato in fase di registrazione. In queste casistiche di errore, noi genereremo un F24 che potrà essere pagato solamente da una delle parti del contratto in registrazione, selezionando F24 elide con la banca altrimenti in posta può pagarlo chiunque.
No, è possibile comunicare il Subentro, anche senza che la pratica di Successione venga completata e/o formalizzata.
Il conduttore non deve firmare nulla, a meno che non sia il richiedente della cessione e compaia nel modello RLI nella sezione delle firme.
Non è obbligatorio in sede di registrazione allegare una Scrittura Privata per la Cessione/Subentro, ma è consigliato stipularne una, a tutela delle parti.




















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