Scrittura di Cessione/Subentro in Contratto di Locazione

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Come Funziona la Cessione o il Subentro

La Scrittura Privata di Cessione in un Contratto di Locazione va sottoscritta quando vi è un trasferimento del Contratto da parte del Conduttore o del Locatore (detto Cedente), che viene sostituto a tutti gli effetti da un altro soggetto nel rapporto contrattuale (detto Cessionario).

La Cessione del Contratto di Locazione avviene in caso di sostituzione del Conduttore (può aversi solo se il Proprietario dell’immobile ne da il proprio consenso), mentre in caso di variazioni legate al Locatore, si parla di Subentro.

Differenza tra Cessione e Subentro

La Cessione avviene quando le parti (Locatore e Conduttore) decidono volontariamente di cedere il Contratto di Locazione. Il Subentro invece è una cessione cosiddetta “ex lege”, ossia riconducibile ad eventi estranei alla volontà delle parti, ad esempio in caso di morte del Proprietario (Locatore) o separazione giudiziale.

Durata e Canone del Contratto dopo la Cessione

Per quanto riguarda la durata ed il canone del Contratto, restano in vigore gli accordi precedentemente presi tra Locatore e Conduttore.

E’ importante specificare che, salvo diversa previsione tra le parti, il nuovo Conduttore o Locatore subentra in tutti gli obblighi e diritti, che facevano precedentemente capo al cedente.

Subentro per morte del Conduttore

In caso di morte del Conduttore, hanno diritto di subentrare nel Contratto di Locazione ad uso abitativo solo solo il coniuge, gli eredi (es: figli), i parenti (es: nipoti) e gli affini (es: convivente more uxorio), a condizione che siano con lui conviventi. Questi soggetti non hanno alcun obbligo a subentrare al Contratto di Affitto, potendo esercitare il diritto di recesso.

In caso di Locazione ad uso non abitativo, succederanno al Conduttore coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attività.

Subentro per morte del Locatore

In un Contratto di Locazione di beni immobili, a seguito del decesso del Locatore, si verifica automaticamente il subentro degli eredi, nella medesima posizione ed alle medesime condizioni che aveva il contraente originario. Non è quindi necessario provvedere alla stipula di un nuovo accordo, ma sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di intestatario.

La Cessione o il Subentro va registrata?

É necessario comunicare il Subentro o la Cessione della Locazione all’Ufficio in cui è stato registrato il contratto, con modalità telematica attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato

Modello Scrittura di Cessione/Subentro Locazione

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Domande Frequenti Scrittura di Cessione/Subentro

Separazione o scioglimento del matrimonio

Locazione abitativa: In caso di separazione giudiziale o di scioglimento del matrimonio, il Contratto in essere si trasferisce al coniuge, sempre e quando il Giudice gli abbia attribuito il diritto di abitare nella casa familiare.

Locazione ad uso diverso dall’abitativo: il Contratto di Locazione si trasferisce al coniuge, che prosegue nell’unità immobiliare la medesima attività che era esercitata, prima della separazione giudiziale o di scioglimento del matrimonio

Vendita dell'immobile locato

Qualora il Locatore decidesse di vendere l’immobile dato in locazione, il nuovo proprietario subentrerà in luogo del precedente.

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