Contratto a Canone Concordato Bologna
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Informazioni sul Canone Concordato a Bologna
Stipulando un Contratto Agevolato, il canone di locazione non è libero, ma bensì viene stabilito prendendo come modello di riferimento l’Accordo Territoriale dell’Area Metropolitana di Bologna. Il Proprietario deve rispettare dei valori minimi e massimi entro cui affittare l’immobile, per poter usufruire dei seguenti benefici fiscali: Cedolare Secca ridotta dal 21% al 10%, sconto IMU di almeno il 25%, nessuna imposta di registrazione e/o chiusura e nessuna imposta di bollo.
Quali sono le tipologie di Contratti
La normativa definisce quali tipologie di Contratti possano essere stipulati con il Canone Concordato:
- Contratto Agevolato con durata 3/4/5/6 anni +2;
- Affitto Transitorio con durata fino a 18 mesi;
- Contratto Studenti Universitari con durata 6-36 mesi.
Certificazione di un Contratto di Locazione a Bologna
Vi è obbligo di Certificazione del Contratto, da parte di un’Associazione di Categoria firmataria dell’Accordo Territoriale di Bologna, che attesti la conformità sia del Contratto che del Canone. Senza l’Attestazione non è possibile ottenere le Agevolazioni Fiscali previste dalla normativa.
Grazie alla collaborazione tra DokiCasa e CONFABITARE, potrai ottenere facilmente la Certificazione.
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Il Calcolo del canone è gratuito
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Come si calcola il canone massimo a Bologna
Il canone massimo applicabile, che viene individuato sulla base degli elementi e delle tabelle dettagliate nell’Accordo Territoriale sottoscritto a Bologna, viene determinato da differenti parametri, tra i quali: la zona, le caratteristiche e le dimensioni dell’immobile, oltre che eventuali incrementi relativi alla tipologia di contratto scelta. Riguardo ai metri quadrati utili dell’immobile e di eventuali pertinenze, è possibile applicare una tolleranza del 5%.
Fasce di oscillazione ed elementi di calcolo
Le fasce definite dall’Accordo di Bologna, suddivise in differenti zone, comprendenti anche la provincia, variano da un minimo di 22 (Castel Maggiore, Camugnano etc…) ad un massimo di 158 (Bologna zona di Pregio) e sono suddivise in differenti scaglioni in base al numero dei vani ed alle caratteristiche dell’immobile. Le 15 caratteristiche inserite all’interno dell’Accordo di Bologna, che concorrono ad individuare il posizionamento all’interno della fascia di oscillazione, sono le seguenti: tipologia categoria catastale, presenza di autorimessa, posto auto ad uso esclusivo, presenza di ascensore nello stabile, riscaldamento, porta blindata o sistema di allarme, condizionamento, area verde condominiale, area verde esclusiva, doppi servizi, interventi di risparmio energetico, presenza di cantina o soffitta, cortile con possibilità di parcheggio in area condominiale, balcone o terrazza e recente costruzione.
Eventuali incrementi per il calcolo del canone
Vi sono ulteriori variazioni, in base alle caratteristiche del Contratto o a differenti parametri: immobile completamente arredato (+13%), immobile di pregio (+8%), rinuncia deposito cauzionale (+5%), riduzione periodo di recesso (+5%), classe energetica A, B, C o D (+5%), durata superiore alla minima ovvero di 4, 5 o 6 anni (+3% +6% o +10%).
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Prezzo Privati
SERVIZIO COMPLETO
€139
IVA esclusa
Servizi Gratuiti
Compilazione del Contratto
Servizi Inclusi
Calcolo del Canone (10€)
Revisione e Creazione Documenti (€25)
Certificazione del Contratto (€89)
Registrazione del Contratto (€15)
Prezzo Agenzie/ Professionisti
SERVIZIO COMPLETO
€109
IVA esclusa
Servizi Gratuiti
Compilazione del Contratto
Servizi Inclusi
Calcolo del Canone (10€)
Revisione e Creazione Documenti (€9)
Certificazione del Contratto (€79)
Registrazione del Contratto (€11)
DokiCasa Fidelity
In caso di locazione parziale, a partire dalla 2° stanza, oppure in caso di 2° pratica per lo stesso immobile, si pagherà 99€ + IVA
Benefici Fiscali del Canone Concordato a Bologna
La Certificazione del Contratto permette di usufruire delle agevolazioni fiscali quali:
- la cedolare secca al 10%, anziché al 21% (in caso di adesione alla cedolare);
- la riduzione del 30% del reddito imponibile IRPEF e della base imponibile per l’imposta di registro (in caso di regime ordinario);
- lo sconto IMU, cosi come stabilito dal Comune nel quale si trova l’immobile (anche in caso di locazione di porzione di immobile).
Come applicare la Cedolare Secca al 10%
L’aliquota della Cedolare Secca ridotta al 10% si applica ai contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate a Bologna e nei Comuni confinanti, oltre che negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (vedi elenco). E’ possibile beneficiare degli sconti sull’IMU anche se il Proprietario non opta per la Cedolare Secca ed anche se il Comune nel quale si trova l’immobile non è uno di quelli in cui è possibile applicare la cedolare al 10%.
Quando si applicano lo sconto sull'IMU
Per usufruire delle agevolazioni previste nel Regolamento IMU, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello predisposto dal Comune di ubicazione dell’immobile. Informati presso il sito del Comune su come richiedere le agevolazioni relative all’IMU.
Chi ha provato i nostri servizi di
Canone Concordato nella città di Bologna



Informazioni sul Canone Concordato
Per calcolare il canone concordato per la città di Bologna ci sono 3 modalità differenti: si procede in autonomia al calcolo, ci sia affida a DokiCasa o ad un Intermediario Immobiliare, oppure si prende appuntamento da un’Associazione di Categoria presente sul territorio. E’ importante ricordare che l’Accordo Territoriale della città di Bologna stabilisce un canone minimo e un canone massimo, applicabile sulla base delle caratteristiche dell’immobile (ubicazione, dimensioni etc…) e della tipologia di Contratto che si vuole stipulare. Nel calcolo del canone si individua sia il canone minimo (sotto il quale non si può scendere) e sia il canone massimo al quale può essere locato l’immobile. Di conseguenza è normale che, in alcuni casi dove le fasce sono molto ampie, anche la forbice sia così ampia (es: 500€ – 1.300€).
Non è possibile locare un intero immobile e mantenervi la residenza. Il nuovo Conduttore, infatti, potrebbe inviare una segnalazione all’ufficio dell’Anagrafe comunale. Diversamente, in caso di locazione parziale, il locatore può mantenere la propria residenza nella stessa abitazione. Se il Locatore volesse affittare un immobile intero non cambiando residenza per non perdere il bonus prima casa, è importante sapere che, al momento (Nov. 2021) la normativa sul bonus prima casa non impone di avere la residenza proprio all’interno dell’immobile acquistato, ma nel Comune ove questo si trova, quindi anche presso un altro indirizzo. E’ possibile quindi locare l’immobile senza rinunciare all’agevolazione, a patto che si fissi la residenza in un altro luogo del medesimo territorio comunale. Se il Locatore volesse affittare un immobile intero non cambiando residenza per non pagare l’Imu, è importante sapere che, per ottenere tale beneficio, è essenziale essere effettivamente residenti e dimoranti nell’immobile. Quindi non è possibile mantenere la residenza.
In caso di Contratto 3+2 il Locatore non deve preoccuparsi della residenza del Conduttore, infatti la mancata residenza non pregiudica né la validità del contratto né l’ottenimento delle agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali occorre specificare che l’agevolazione fiscale in senso generale (cedolare al 10% o maxi-deduzione IRPEF) è ugualmente riconosciuta al locatore qualora il conduttore non adibisca l’immobile a sua abitazione principale. Per quanto riguarda l’IMU, in alcuni Comuni è riconosciuta un’agevolazione (aliquota ridotta) qualora il Locatore affitti ad un Conduttore che destini l’immobile a sua abitazione principale. In tal caso sarebbe questa l’unica agevolazione a venire meno, qualora l’Inquilino non prendesse la residenza nell’immobile. Attenzione, però: il locatore potrà comunque beneficiare dello sconto del 25% su IMU e TASI riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2016 e svincolato dalla residenza del Conduttore. In caso di Contratto Transitorio la residenza dovrebbe coincidere con la dimora del soggetto, infatti il conduttore potrebbe stabilire la sua residenza temporaneamente nell’immobile per i mesi di conduzione, senza alcun rischio per il Locatore. In caso di Contratto per Studenti Universitari, lo studente deve avere la residenza in un Comune diverso da quello in cui frequenta l’università e tale circostanza deve emergere chiaramente dal Contratto.
Sia le Persone Fisiche che le Persone Giuridiche possono stipulare Contratti ad uso abitativo agevolati, in qualità di Conduttore e/o di Locatore. Nel caso in cui il Locatore o Conduttore NON sia una Persona Fisica non sarà possibile aderire al regime di cedolare secca. Nel caso in cui il Locatore sia anche Comodatario (ossia abbia ricevuto in comodato l’immobile) non potrà essere applicata la cedolare secca.
Se il Contratto ha durata inferiore ai 6 mesi la TARI deve essere pagata dal proprietario (ma si può anche scegliere l’addebito forfettario della quota all’inquilino nel canone di locazione), se il Contratto ha durata superiore ai 6 mesi invece la Tari è sempre a carico del Conduttore. In caso di locazione parziale (stanza), è bene tenere presente che l’imposta sui rifiuti è composta di due componenti: la quota fissa, determinata sulla base del numero di componenti dell’immobile, e la quota variabile, calcolata invece sulla dimensione dello stesso. In caso di affitto parizale quindi è necessario comunicare al Comune la variazione del numero di componenti (in caso di affitto parziale all’interno dell’immobile saranno presenti più nuclei familiari), perché tale dato influisce sulla quota fissa della tassa, che andrà quindi suddivisa tra i coinquilini.
Dal 2020 Imu e Tasi, ossia le imposte sugli immobili che non rappresentano abitazione principale, sono state accorpate. L’IMU non è dovuta per le abitazioni principali, infatti le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9. Inoltre, l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e gli alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Per la stipula di un Contratto Transitorio (fino a 18 mesi) è necessario individuare una motivazione (che andrà inserita all’interno del Contratto), secondo quanto stabilito dall’Accordo Territoriale, supportata da documentazione giustificativa. Qualora la motivazione (e la relativa documentazione a supporto) non fosse tra quelle “standard” presenti all’interno dell’Accordo Territoriale, sarà necessario procedere ad un ulteriore verifica della Pratica e, nei casi più complessi, si procederà con una doppia-certificazione (Associazione Proprietari e Inquilini).
L’Accordo Territoriale, per la stipula di un Contratto Transitorio, prevede delle “motivazioni standard” che per la città di Bologna, sono le seguenti:
- destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine
- destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio
- destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il è secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativi al lavoro e/o professione
- destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il 2° grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore
- eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione dell’appartamento
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata
- contratto di lavoro a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza
- previsione di trasferimento per ragioni di lavoro
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- necessita di cure o di assistenza per sé o a familiari in luogo diverso dalla propria residenza
- acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto
- esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data espressamente indicata nel contratto e documentata
Qualora l’esigenza transitoria delle parti non dovesse corrispondere alle motivazioni “standard” inserite all’interno dell’Accordo (che sono sopracitate), è comunque possibile stipulare un Contratto Transitorio inserendo un’altra motivazione, sempre e quando sia reale e giustificabile.
In tal caso l’Accordo Territoriale può prevedere una doppia-vidimazione, ossia la certificazione da parte dell’Associazione Proprietari e dell’Associazione Inquilini.
Per non rischiare di commettere errori, è possibile compilare il Contratto direttamente con DokiCasa, siccome il form di compilazione prevede tutte le possibili casistiche, con le indicazioni delle motivazioni “standard” e la possibilità di inserirne di differenti.
E’ bene che le stanze in affitto, cosi come quelle non in affitto, oppure le porzioni che vengono riservate ad uso esclusivo del Proprietario, abbiano dimensione minima di 9mq.
E’ possibile acquistare unicamente il servizio di Certificazione se si ha già a disposizione:
– contratto di locazione sottoscritto dalle parti, corrispondente al modello dell’Accordo Territoriale
– calcolo del canone aggiornato e corretto
– ulteriore documentazione prevista all’interno dell’Accordo Territoriale, compilata e sottoscritta dalle parti
– in caso di Transitorio e Studenti è necessario allegare anche il giustificativo
Se non si è in possesso della documentazione sopra indicata o non si è sicuri che i Documenti rispettino l’Accordo Territoriale, allora bisogna richiedere il servizio completo, così da poter essere sicuri del buon esito della pratica e poter usufruire dell’agevolazione fiscale.
Ricordiamo, inoltre, che con DokiCasa il calcolo del canone è gratuito, cosi come la compilazione del Contratto.
Associazioni di Categoria Bologna
DokiCasa, grazie alla partnership con CONFABITARE, ti permette di Certificare il tuo Contratto di Locazione, completamente Online.
Associazioni Proprietari Bologna
- ASPPI, CONFABITARE, AIPI, APPC, CONFAPPI, APE, UNIONCASA, UPPI, FEDERPROPRIETA’
Associazioni Inquilini Bologna
- SUNIA, UNIONE INQUILINI, SICET, UNIAT, ASSOCASA, CONIA, FOND. FALCIOLA, COOP NUOVOMONDO
Comuni della Provincia di Bologna dove è attivo il Servizio
Puoi richiedere la Certificazione per i seguenti Comuni:
Anzola dell’Emilia
Bologna
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Castel Maggiore
Castenaso
Granarolo dell’Emilia
Imola
Pianoro
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Zola Predosa