Raccomandata di messa in mora per Inquilino
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Cosa è la morosità in un rapporto di Locazione
La morosità si verifica quando il Conduttore omette o effettua in ritardo il pagamento del canone (e/o degli oneri accessori) dovuto per l’affitto di un immobile. In caso di morosità il Proprietario deve inviare una Raccomandata di messa in mora, per intimare il pagamento dei canoni di affitto non percepiti.
La lettera di messa in mora deve indicare la mancata recezione del canone di locazione da parte del proprietario dell’immobile e contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo entro un termine breve specificato nella lettera stessa, pena l’avvio di un’azione legale.
A cosa serve la Messa in Mora
La messa in mora consente di far decorrere e maturare gli interessi sui canoni di locazione non riscossi e, in un secondo momento, dimostra al Giudice la persistenza del Conduttore nel non aver pagato i canoni dovuti (il Giudice, infatti, potrebbe poi tenerne conto al momento della liquidazione delle spese legali). E’ a tutti gli effetti una “mossa” per capire le reali intenzioni del debitore il quale, se collaborativo, pagherà subito.
Messa in mora per locazione ad uso abitativo
Il Proprietario può avviare la procedura di sfratto per morosità, ed ottenere eventualmente la risoluzione del Contratto, nel caso in cui il Conduttore risulti moroso per:
- un periodo superiore a 20 giorni, salvo diverso patto contrario (in riferimento pagamento del canone);
- un importo totale superiore o pari a 2 mensilità del canone (in riferimento agli oneri accessori), per il quale non è possibile richiedere però la risoluzione del Contratto.
Avvio della Procedura
L’avvio della procedura di morosità non comporta in automatico la risoluzione dell’accordo in essere. Nel caso in cui la morosità sia causata da gravi condizioni di difficoltà, il Giudice potrebbe offrire la possibilità di differire il termine di pagamento in 120 giorni (altrimenti 90). Qualora il Conduttore, passato tale termine, non dovesse provvedere al pagamento di quanto dovuto, il Locatore potrà procedere con la procedura di sfratto.
Messa in mora per affitto ad uso diverso dall'abitativo
Per quanto riguarda gli affitti di immobile ad uso diverso da quello abitativo, i termini di pagamento del canone e degli oneri accessori rispetta quanto convenuto nel Contratto oppure quanto risulta dal Codice Civile (Art. 1455).
Infatti, quando uno dei contraenti non rispetta le obbligazioni, l’altra parte può richiedere l’adempimento oppure la risoluzione del Contratto (salvo il risarcimento del danno).
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Domande Frequenti Raccomandata Messa in Mora
La messa in mora è una diffida che, per avere valore legale, deve essere sottoscritta dal Proprietario e inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
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