Ricevuta Versamento Cauzione Contratto di Locazione

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Come Funziona la Cauzione nella Locazione

La Cauzione è una somma di denaro, che il Conduttore (Inquilino) versa al Locatore (Proprietario) a garanzia di possibili danni arrecati all’immobile locato. Il deposito cauzionale si applica sia nei contratti di locazione ad uso abitativo, che negli affitti di immobili ad uso diverso dall’abitativo.

Limite massimo per la Cauzione

Per legge la somma versata a titolo di deposito cauzionale non può essere di importo superiore a 3 mensilità del canone di locazione, ed è produttiva di interessi legaliLa Cauzione può essere versata al Locatore in diversi modi: in contanti nel limite imposto dalla legge, tramite assegno, tramite libretto di risparmio, attraverso titoli, con garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Differenza tra Cauzione e Caparra

La funzione della cauzione è quella propria della garanzia, ossia consente al creditore di soddisfarsi sulla somma o sul valore delle cose, nel caso in cui il cauzionante abbia arrecato un danno all’immobile (es: finestre rotte)Diversamente, la Caparra confirmatoria, funge da liquidazione in caso di inadempimento (es: mancato pagamento dei canoni).

Restituzione della Cauzione

Al momento della restituzione dell’immobile al termine della locazione, il Locatore deve restituire la cauzione precedentemente versata dal Conduttore, eventualmente maggiorato degli interessi legali maturati e non corrisposti negli anni precedenti. E’ importante accompagnare il deposito cauzionale ad un documento che ne attesti l’effettiva restituzione, tuttavia, qualora da una verifica dello stato dell’immobile risultino danni, il Proprietario può trattenere una parte (o la totalità) della cauzione versata. In tal caso si consiglia di presentare apposita domanda giudiziale, altrimenti il Conduttore potrebbe ottenere un’ingiunzione di pagamento per la mancata restituzione del deposito.

Compensazione dei canoni non pagati

Nonostante la natura autonoma di cauzione e caparra, qualora ve ne siano le condizioni, è possibile ricorrere alla compensazione (art. 1241 cc) ove il credito risulti certo, liquido ed esigibile (titolo esecutivo, ossia se ci si rivolge al Tribunale per chiederne la ritenzione), sarà possibile compensare i canoni non pagati (o le spese condominiali) con il deposito cauzionale versato dal Conduttore.

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Domande Frequenti Versamento Cauzione

Sono obbligatori gli interessi della Cauzione?

Il deposito cauzionale matura interessi che andranno versati alla fine di ogni anno oppure al momento del rilascio dell’immobile, assieme alla cauzione. In caso di contratti di locazione convenzionali, il deposito cauzionale versato non produce interessi qualora la durata contrattuale sia uguale o superiore ai 5 anni.

Va pagata l'imposta di Registro sulla Cauzione?

Nel caso in cui il deposito cauzionale sia prestato direttamente dal Conduttore, non è dovuto alcun importo a titolo di imposta di registro. Contrariamente, nel caso in cui una terza parte presti una qualsiasi garanzia a favore dell’Inquilino, è prevista un’imposta di registro in misura dello 0,5% (con un importo minimo di 200,00€) sull’ammontare del deposito (es: fideiussione bancaria). Tuttavia qualora il Contratto sia assoggettato a “Cedolare Secca” e qualora la garanzia si qualifichi come “fideiussione” (bancaria o assicurativa), allora tale imposta di registro non è dovuta. Nel caso la cauzione sia versata da un terzo (es: un amico del Conduttore o una Società) è possibile, ove questa specifica non risultasse nel Contratto, stipulare una Scrittura Privata a parte, in tal caso l‘imposta di registro non sarà dovuta.

E' possibile trattenere la cauzione per spese condominiali e utenze?

La cauzione deve essere restituita nel momento in qui l’Inquilino lascia l’immobile altrimenti darà titolo all’affittuario di agire nei suoi confronti. A carico dell’inquilino permangono, in ogni caso, le spese condominiali non ancora saldate (ed eventuale rimborso utenze) o il risarcimento per eventuale danno. Se l’amministratore non ha ancora conteggiato le spese dovute, il Locatore dovrà comunque restituire la cauzione. Rimane il diritto del Locatore di rivalersi sull’Inquilino per l’ottenimento delle spese condominiali ed eventuali utenze, qualora l’Inquilino, una volta ricevuto il conteggio dell’amministratore, ritenesse di non adempiere.

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