Nelle grandi città italiane, è sempre più frequente imbattersi in situazioni particolari riguardanti le locazioni a canone concordato.
Un esempio emblematico è Milano, dove attualmente convivono due diversi Accordi Territoriali per la stipula di contratti di locazione a canone agevolato.
Questa dualità è possibile grazie alla normativa vigente, che permette ad ogni Accordo di essere stipulato autonomamente dalle Associazioni di Categoria, purché firmato da almeno un’Associazione Proprietari e una d’Inquilini.
La Normativa di Riferimento
La possibilità di avere più Accordi Territoriali nella stessa città deriva dal Decreto del 16 gennaio 2017. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto:
Art. 2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni – ove effettuate – delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche avvalendosi della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee.
- Articolo 2 stabilisce che, una volta convocate dal Comune, le organizzazioni di categoria (proprietari e inquilini) più rappresentative a livello locale possono procedere alla stesura dell’Accordo, delimitando specifiche aree omogenee all’interno della città per adattare il canone di locazione alle caratteristiche della zona.
Art. 3. Al fine di assicurare la formazione degli accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la convocazione delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni possono produrne formale richiesta ai comuni interessati; nel caso in cui i comuni non adempiano nei successivi 30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa alle convocazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- Articolo 3 dispone che, se trascorsi 60 giorni il Comune non convoca le Associazioni, queste possono avanzare una richiesta formale. In assenza di risposta entro i successivi 30 giorni, le Associazioni hanno facoltà di stipulare l’Accordo in autonomia.
Canone Concordato Milano
Il caso di Milano: Due Accordi dal 2023
Nel caso di Milano, il precedente Accordo Territoriale, stipulato nel 2019, è scaduto il 5 marzo 2022. Le Associazioni di Categoria, passati i 60 giorni come da Art. 2 e 30 giorni come da Art. 3 del Decreto 16 gennaio 2017, hanno preso l’iniziativa, stipulando un nuovo Accordo a maggio 2023.
Tuttavia, successivamente, un diverso gruppo di Associazioni ha ritenuto necessario stipulare un ulteriore Accordo Territoriale, con il supporto del Comune, che è stato siglato nel settembre 2023. Questo secondo Accordo è oggi il riferimento sul sito ufficiale del Comune di Milano.
Di conseguenza, a partire da settembre 2023, nella città di Milano sono validi due distinti Accordi Territoriali per la locazione a canone concordato.
Entrambi gli accordi sono validi
È importante sottolineare che entrambi gli Accordi attuali, quello di maggio e quello di settembre 2023, sono considerati validi dal Ministero delle Infrastrutture e dall’Agenzia delle Entrate, in quanto rispettano la normativa vigente.
Questa situazione, per quanto particolare, non è unica: anche altre città, come Roma e Bergamo, hanno adottato soluzioni simili, dimostrando che la coesistenza di più Accordi è una pratica riconosciuta.
Canone Concordato Milano
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