Chiudere un contratto di locazione non è mai un atto unico: cambia chi lo fa (locatore o inquilino), in che momento (prima scadenza, seconda, fuori scadenza), con quale forma (raccomandata o PEC) e con quali adempimenti successivi (RLI, riconsegna, cauzione). In questa guida 2026 mettiamo in fila scadenze, preavvisi, comunicazioni e riconsegna, con la differenza precisa tra disdetta, recesso e risoluzione.
- 01La scadenza naturale del 4+4 e del 3+2
- 02Disdetta del locatore: quando si può fare e con quali motivi
- 03Recesso dell’inquilino: 6 mesi di preavviso e gravi motivi
- 04Forma e tempi della comunicazione: raccomandata e PEC
- 05Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello RLI)
- 06Riconsegna dell’immobile: stato dei luoghi, cauzione, contestazioni
Terminare un contratto di locazione non è un’unica operazione, ma una sequenza di passaggi che cambiano in base a chi sta chiudendo il contratto (locatore o inquilino), in che momento della durata (prima scadenza, seconda scadenza, fuori scadenza) e con quale forma (raccomandata, PEC, scrittura privata).
In questa guida 2026 trovi il percorso completo: la scadenza naturale del 4+4 e del 3+2, la disdetta motivata del locatore, il recesso anticipato dell’inquilino, le forme di comunicazione valide, il modello RLI per chiudere la posizione presso l’Agenzia delle Entrate e la riconsegna dell’immobile con la restituzione della cauzione. Per i casi in cui invece non vuoi chiudere ma estendere il rapporto, ti rimandiamo alla guida dedicata sulla proroga della locazione.
La scadenza naturale del 4+4 e del 3+2
I due contratti tipici di locazione abitativa hanno durata diversa ma logica simile: un primo periodo, un rinnovo automatico, una seconda scadenza alla quale si può uscire liberamente.
| Tipo contratto | Prima scadenza | Rinnovo automatico | Seconda scadenza |
|---|---|---|---|
| 4+4 (canone libero) | 4 anni | +4 anni se nessuna disdetta | 8 anni |
| 3+2 (canone concordato) | 3 anni | +2 anni se nessuna disdetta | 5 anni |
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Se la situazione è cambiata e il contratto in scadenza ti conviene estenderlo, qui trovi tempi, forme e regole della proroga della locazione 2026.
Vai alla guida prorogaAlla prima scadenza il locatore può rifiutare il rinnovo solo per motivi previsti dalla legge (vedi paragrafo successivo). L’inquilino, al contrario, può sempre dare disdetta liberamente. Se nessuna delle parti comunica nulla nei termini, il contratto si rinnova automaticamente alle stesse condizioni.
Alla seconda scadenza il rinnovo automatico non è più protetto: entrambe le parti possono dare disdetta libera, senza obbligo di motivazione. Se ancora una volta nessuno comunica nulla, scatta una proroga tacita di ulteriori 4 o 2 anni — situazione frequente, e da gestire con attenzione.
Disdetta del locatore: quando si può fare e con quali motivi
Il locatore non può uscire dal contratto quando vuole. La legge tutela l’inquilino imponendo motivi tipici alla prima scadenza, e libertà solo alla seconda.
Disdetta alla prima scadenza (motivata)
Alla fine del primo periodo (4 o 3 anni) il locatore può rifiutare il rinnovo solo per uno dei motivi elencati dall’articolo 3 della legge 431/1998:
- Necessità di adibire l’immobile ad uso proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado
- Vendita dell’immobile a terzi, con offerta in prelazione all’inquilino
- Ristrutturazione integrale, demolizione o radicale trasformazione dell’immobile, con permesso di costruire già rilasciato
- Inquilino che dispone di un altro alloggio idoneo nello stesso Comune
- Immobile rimasto inutilizzato per oltre un anno senza giustificato motivo (per il proprietario di più di un immobile)
La motivazione deve essere indicata espressamente nella comunicazione di disdetta. Una disdetta generica o senza motivo, alla prima scadenza, è nulla e l’inquilino ha diritto al rinnovo automatico.
Disdetta alla seconda scadenza (libera)
Alla fine del secondo periodo (8 o 5 anni complessivi) il locatore può comunicare la disdetta senza alcuna motivazione: basta rispettare il preavviso di 6 mesi. È il momento naturale in cui rientrare in possesso dell’immobile senza giustificare nulla.
Recesso dell’inquilino: 6 mesi di preavviso e gravi motivi
Per l’inquilino le regole sono speculari ma più favorevoli. La legge gli riconosce due strade per uscire prima della scadenza naturale.
Recesso previsto in contratto. Se il contratto contiene una clausola che riconosce all’inquilino la facoltà di recedere in qualsiasi momento, può uscire liberamente con 6 mesi di preavviso. È la clausola più diffusa nei 4+4 e nei 3+2, spesso scritta come “il conduttore può recedere in qualunque momento dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.
Recesso per gravi motivi. Anche se la clausola non c’è, l’inquilino può sempre recedere quando ricorrono gravi motivi sopravvenuti, indipendenti dalla sua volontà, che rendono particolarmente gravosa la prosecuzione del contratto. La giurisprudenza considera gravi motivi tipici:
- Trasferimento di lavoro in altra città
- Perdita del lavoro o forte riduzione del reddito
- Gravi problemi di salute dell’inquilino o di un familiare
- Aumento del nucleo familiare con immobile divenuto inadeguato
- Necessità di trasferirsi per assistenza a un familiare non autosufficiente
Il preavviso resta di 6 mesi in entrambi i casi, salvo termine ridotto pattuito tra le parti. Se l’inquilino lascia l’immobile senza rispettare il preavviso, deve al locatore il canone fino allo scadere dei 6 mesi, anche se l’immobile è già libero.
Forma e tempi della comunicazione: raccomandata e PEC
La forma scritta è obbligatoria. Una comunicazione verbale, un messaggio o un’email semplice non producono alcun effetto: il contratto resta in vigore. Le forme valide oggi sono due, equivalenti.
| Strumento | Quando ha effetto | Note operative |
|---|---|---|
| Raccomandata A/R cartacea | Dalla data di consegna o di compiuta giacenza | Conservare ricevuta di spedizione e avviso di ritorno |
| PEC (posta elettronica certificata) | Dalla data della ricevuta di consegna | Mittente e destinatario devono entrambi avere PEC |
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Parla con un consulenteTra privati la PEC vale solo se il destinatario ha un domicilio digitale. Per inquilini privati senza PEC personale resta più sicura la raccomandata cartacea. Per locazioni a società o partite IVA la PEC è oggi la forma standard.
Il preavviso di 6 mesi si calcola dalla data in cui la comunicazione arriva al destinatario, non da quando è spedita. Conviene quindi mandarla qualche giorno prima della scadenza utile, soprattutto se si usa la raccomandata cartacea (la consegna può richiedere 5-10 giorni).
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello RLI)
La cessazione del contratto va comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI, sezione “cessazione”, entro 30 giorni dalla data di fine. È un adempimento separato rispetto alla disdetta tra le parti: serve a chiudere la posizione fiscale del contratto.
La comunicazione si fa telematicamente tramite il servizio RLI online dell’Agenzia delle Entrate, oppure presso un ufficio territoriale. Per i contratti in regime di cedolare secca non è dovuta alcuna imposta. Per i contratti in regime ordinario è dovuta l’imposta di registro fissa di 67 euro con codice tributo 1503, da versare con F24 ELIDE entro 30 giorni dalla cessazione.
Mancare la comunicazione RLI espone a sanzioni e, soprattutto, lascia il contratto formalmente “aperto” davanti al fisco: il locatore continua a essere tassato sul canone teorico anche dopo che l’inquilino ha lasciato l’immobile. Per chi vuole evitare di gestirlo da solo, DokiCasa offre il servizio di registrazione e aggiornamento del contratto di locazione, che copre anche la cessazione tramite RLI.
Riconsegna dell’immobile: stato dei luoghi, cauzione, contestazioni
L’ultimo passaggio è la riconsegna fisica dell’immobile. È il momento in cui si misurano lo stato dei luoghi e si decide la sorte della cauzione.
Verbale di riconsegna. Conviene sempre redigerlo per iscritto, firmato da entrambe le parti, indicando data, lettura dei contatori (luce, gas, acqua), stato delle pareti e degli impianti, eventuali danni rilevati, consegna delle chiavi. Foto e video allegati hanno valore probatorio in caso di contestazioni successive.
Cauzione. Il deposito cauzionale (in genere pari a 2-3 mensilità) va restituito al termine della locazione, dedotti gli importi necessari a coprire eventuali danni eccedenti la normale usura, canoni o oneri accessori non pagati. Per oneri accessori si intendono spese condominiali ordinarie a carico dell’inquilino, da conguagliare prima della riconsegna.
La normale usura — pareti ingiallite, parquet leggermente segnato dall’uso, piccoli graffi — non giustifica trattenute. Solo i danni eccedenti l’uso normale, documentati nel verbale, autorizzano il locatore a trattenere parte della cauzione. La giurisprudenza è costante: in caso di trattenuta non motivata, l’inquilino può chiedere la restituzione integrale con interessi legali maturati per tutta la durata del contratto.
Se nascono contestazioni — cauzione trattenuta senza giustificazione, danni contestati, canoni reclamati — la prima strada è una diffida formale, scritta, con cui si chiede la restituzione entro 15 giorni. In caso di mancata risposta resta il ricorso al giudice di pace per importi fino a 10.000 euro, oppure il tribunale ordinario per importi superiori. La mediazione obbligatoria in materia di locazione, prevista dal D.Lgs. 28/2010, va tentata prima di avviare la causa: spesso risolve la disputa in 60-90 giorni evitando i tempi più lunghi del giudizio. Per i casi in cui l’inquilino non paga e non lascia l’immobile, esiste un percorso dedicato di tutela del locatore che chiarisce i tempi della procedura di sfratto e l’eventuale azione esecutiva successiva.
La normativa fiscale e le procedure descritte sono aggiornate al 2026 ma vanno sempre verificate con un professionista prima di operare su casi concreti.
- Locatore: disdetta solo per motivi previsti dalla legge alla prima scadenza, libera alla seconda
- Inquilino: recesso libero con 6 mesi di preavviso se previsto in contratto o per gravi motivi
- La cessazione va comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI entro 30 giorni
Le domande frequenti su come terminare un contratto di locazione
Cosa succede se il locatore manda la disdetta alla prima scadenza senza indicare un motivo?
La disdetta è nulla e il contratto si rinnova automaticamente per il secondo periodo (4 o 2 anni a seconda del tipo). Alla prima scadenza il locatore può rifiutare il rinnovo solo per uno dei motivi previsti dall’articolo 3 della legge 431/1998: uso proprio o di familiari stretti, vendita, ristrutturazione integrale, inquilino con altro alloggio idoneo, immobile inutilizzato. La motivazione deve essere espressa nella comunicazione di disdetta — non basta inviarla per tempo. Se l’inquilino riceve una disdetta non motivata, può ignorarla e considerare il contratto rinnovato. In caso di tentativo di sfratto successivo, il giudice rigetta la richiesta.
L’inquilino può recedere senza gravi motivi se la clausola di recesso non è scritta nel contratto?
Tecnicamente no. La legge prevede il recesso libero solo se è espressamente concesso in contratto, oppure se ricorrono gravi motivi sopravvenuti. Tuttavia nella pratica la quasi totalità dei contratti 4+4 e 3+2 contiene la clausola di recesso libero per il conduttore con preavviso di 6 mesi: vale la pena rileggere attentamente il contratto. Se la clausola manca davvero e non ci sono gravi motivi documentabili, le strade sono due: chiedere al locatore una risoluzione consensuale, oppure recedere comunque accettando il rischio che il locatore chieda il pagamento dei canoni residui (con possibilità di mediazione in giudizio).
PEC o raccomandata: quale ha più valore legale?
Hanno lo stesso valore legale di prova della comunicazione, ma con destinatari diversi. La raccomandata A/R cartacea funziona sempre, perché la consegna fisica è prevista dalla legge anche se il destinatario non ritira (compiuta giacenza). La PEC funziona solo se il destinatario ha un domicilio digitale attivo: per privati senza PEC personale, una mail PEC non produce effetti. Tra privati conviene quasi sempre la raccomandata. Tra società e partite IVA, dove la PEC è obbligatoria per legge, la PEC è oggi la forma standard ed è anche più rapida (effetto immediato dalla ricevuta di consegna).
Devo comunicare la fine del contratto all’Agenzia delle Entrate anche se ho la cedolare secca?
Sì. La cessazione va comunicata con il modello RLI entro 30 giorni dalla fine, indipendentemente dal regime fiscale. La differenza è che per i contratti in cedolare secca non è dovuta l’imposta di registro di 67 euro, mentre per i contratti in regime ordinario sì. La comunicazione resta obbligatoria in entrambi i casi: serve a chiudere formalmente la posizione del contratto presso il fisco. Senza RLI di cessazione, l’Agenzia delle Entrate considera il contratto ancora in essere e il locatore continua a essere tassato sul canone teorico anche dopo la fine effettiva del rapporto.
Entro quanto tempo il locatore deve restituire la cauzione?
La legge non fissa un termine esplicito, ma la giurisprudenza considera ragionevoli 30-60 giorni dalla riconsegna delle chiavi. Il tempo serve al locatore per verificare letture contatori, conguagli condominiali e stato dell’immobile. Oltre i 60 giorni senza giustificazione, l’inquilino può inviare una diffida scritta chiedendo la restituzione, e in caso di silenzio rivolgersi al giudice di pace per importi fino a 10.000 euro. La cauzione produce interessi legali a favore dell’inquilino per tutta la durata del contratto, da liquidare insieme alla restituzione del capitale. Per evitare contestazioni è essenziale aver redatto un verbale di riconsegna firmato da entrambe le parti, con foto e letture dei contatori.
Se mando la disdetta in ritardo e il contratto si rinnova automaticamente, posso uscirne?
Dipende da chi sei. Per l’inquilino il problema non si pone: anche dopo il rinnovo automatico mantiene il diritto di recedere con 6 mesi di preavviso, sia per clausola contrattuale sia per gravi motivi. Per il locatore invece la situazione è più scomoda: dopo il rinnovo automatico alla prima scadenza, deve aspettare la seconda scadenza per poter dare disdetta libera, oppure rientrare nei motivi tipici della legge 431/1998 (uso proprio, vendita, ristrutturazione). L’unica via d’uscita immediata è la risoluzione consensuale: proporre all’inquilino un accordo, eventualmente con un piccolo incentivo economico, e chiudere il contratto in modo concordato. Per il dettaglio sulla logica opposta — quando invece si vuole estendere il rapporto — vedi la guida sulla proroga della locazione.
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